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Art. 97 della Costituzione Italiana

Costituzione Italiana, PARTE II, TITOLO III, SEZIONE II: La Pubblica Amministrazione.

Art. 97: I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Riferimento normativo alla banca dati Normattiva.
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